Torna l'obbligo di stipula con contratto pubblico per gli atti societari
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Appena qualche settimana fa, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 36 della Legge n. 133/2008, aveva introdotto la possibilità per le imprese di redigere atti societari di natura fiscale con firma digitale, previa sottoscrizione da parte del commercialista o di altro intermediario abilitato. Nello specifico, la stipula di atti societari senza notaio introduceva la possibilità di utilizzo della firma digitale per tutti gli atti di natura fiscale previsti dagli articoli 230-bis, 2498, 2506 e 2556 del Codice Civile.
Un emendamento degli ultimi giorni alla Legge di Bilancio 2018 cambia nuovamente gli intendimenti di un governo ormai finito, e speriamo anche ponga la parola fine ad un’inaccettabile incertezza che attraversato numerosi fronti commerciali, amministrativi e fiscali; torna dunque la competenza esclusiva del notaio per la stipula degli atti societari smentendo l’intento previsto dal DL fiscale 148/2017. La novità ed il ritorno al passato è stata introdotta con un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 introducendo l’art. 12-bis, nel quale è previsto che:
“All’articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1, e 2556, comma 2, del codice civile».”
In sostanza viene ripristinato l’obbligo di stipula con atto pubblico anche per gli atti societari di natura fiscale , restando la possibilità di firmare digitalmente, ma con l’obbligo dell’apposizione dell’autentica del notaio al fine dell’iscrizione nel registro delle imprese.