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    Novità in tema di atti societari

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    Il legislatore ha approvato la legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284) il cui articolo 11 bis ha fatto venire meno la necessità dell’autentica notarile laddove gli atti societari indicati di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, siano sottoscritti con firma digitale da un intermediario abilitato.

    Si tratta degli atti di cessione d’azienda, la costituzione dell’impresa familiare e le operazioni straordinarie d’impresa (trasformazione, fusione e scissione) per la cui sottoscrizione sarà sufficiente la firma digitale e l’intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti.

    Più precisamente gli atti societari interessati dalla semplificazione, per i quali è possibile, in alternativa all’intervento notarile, la sola firma digitale dell’intermediario, sono quelli riportati nel Titolo V – capo X del codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione).

    In pratica si tratta degli atti relativi alla trasformazione di società di persone (art. 2500-ter), alla trasformazione di società di capitali (art. 2500-sexies),alla trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties),alla trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500-octies), al progetto di fusione (art. 2501-ter), alla deliberazione della fusione (artt. 2502-2502-bis), all’atto di fusione (art. 2504),al progetto di scissione (art. 2506-bis), alla deliberazione di scissione (art. 2506-quater, comma 2) e all’atto di scissione (art. 2506-quater). A questi vanno aggiunti:

    – i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 c.c.);

    – la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.).

    Ecco dunque che si estende l’utilizzo della firma digitale dopo quanto era stato previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata dall’articolo 36, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

    L’utilizzo della firma digitale dovrà ovviamente avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici. La sottoscrizione digitale , come avviene per le cessione di quote societarie, implica l’intervento di un intermediario abilitato che sarà idoneo a garantire l’assolvimento degli adempimenti relativi:

    1) al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese;
    2)     al versamento delle imposte dovute.

    Una volta sottoscritto l’atto, esso dovrà essere trasmesso, entro 30 giorni, al competente ufficio del Registro delle imprese, «a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340». L’intermediario abilitato è un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

    Resta fermo quanto stabilito nell’ultimo periodo del comma 2-quinques della citata legge n. 340/2000: «Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio.

    Secondo i rimandi fatti dal legislatore al codice civile, le operazioni coinvolte dalla semplificazione sono:

    - art 230-bis: impresa familiare

    - art. 2498: trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica

    - art. 2499: responsabilita' dei soci

    - art. 2500: assegnazione di azioni e quote

    - art. 2500-bis: invalidita' della trasformazione

    - art. 2500-ter: trasformazione di societa' di persone

    - art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote

    - art. 2500-quinquies: responsabilita' dei soci

    - art. 2500-sexies: trasformazione di societa' di capitali

    - art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da societa' di capitali

    - art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in societa' di capitali

    - art 2500-novies: opposizione dei creditori

    - art. 2501: forme di fusione

    - art. 2501-bis: progetto di fusione

    - art. 2501-ter: situazione patrimoniale

    - art. 2501-quater: relazione degli amministratori

    - art. 2501-quinquies: relazione degli esperti

    - art. 2501-sexies: deposito di atti

    - art. 2501-septies: deposito di atti

    - art. 2502: deliberazione di fusione

    - art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione

    - art. 2503: opposizione dei creditori

    - art. 2503-bis: obbligazioni

    - art. 2504: atto di fusione

    - art. 2504-bis: effetti della fusione

    - art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote

    - art. 2504-quater: invalidita' della fusione

    - art. 2504-quinquies: incorporazione di societa' interamente possedute

    - art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale

    - art. 2504-septies: forme di scissione

    - art. 2504-octies: progetto di scissione

    - art. 2504-novies: norme applicabili

    - art. 2504-decies: effetti della scissione

    - art. 2505: societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato

    - art. 2505-bis: incorporazione di societa' possedute al novanta per cento

    - art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

    - art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni

    - art. 2506: societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

    - art. 2556: imprese soggette a registrazione

     

     

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