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    La nuova conferenza dei servizi si fa in tre per accelerare tempi e decisioni

    di

    di Saverio Linguanti.
     

    La nuova conferenza di servizi assume una triplice configurazione: istruttoria, decisoria e preliminare. Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 127/2016 che ha modificato la legge 241/1990, si attua la riforma della conferenza e in particolare in base al nuovo articolo 14 vengono definite le tre nuove forme. 

    Le nuova configurazione
    La prima, quella istruttoria disciplinata al comma 1, ha natura facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi.
    La seconda forma, quella decisoria disciplinata al comma 2, ha natura obbligatoria e viene individuata dal nuovo articolo 14 la conferenza obbligatoriamente indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni. Il comma 1 precisa che nel caso in cui l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
    Infine la terza forma disciplinata al comma 3, quella preliminare, di natura anch'essa facoltativa, che può essere convocata dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi dietro presentazione di uno studio di fattibilità. La conferenza preliminare ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
    La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà e le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni esaminando la documentazione prodotta dall'interessato. Le conseguenze semplificative della conferenza preliminare sono delineate dal comma 3 laddove afferma che nel caso in cui si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento. Importante il collegamento operato dal comma 4 dello stesso articolo3 con la disciplina ambientale del Dlgs n. 152: infatti se un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, devono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs n. 152/2006.

    La conferenza semplificata
    Il cuore della modifica della conferenza dei servizi risiede nel nuovo articolo 14-bis, rubricato come conferenza semplificata, che disciplina in modalità asincrona il procedimento della conferenza decisoria. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. Devono essere obbligatoriamente comunicati alle amministrazioni interessate i dati e gli elementi indicati nelle lettere a, b, c, d, del comma 2, vale a dire:
    • l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;
    • il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
    • il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (il termine diventa di 90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini);
    • la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter.
    Il nuovo articolo 14-bis stabilisce che le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicanti ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. La mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, ma anche la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni.
    Ma l'articolo 14-bis stabilisce anche che scaduto il termine di 45 giorni (o 90 giorni per le amministrazioni previste) l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, nel caso in cui abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito. Caso opposto qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili: in questo caso essa deve adottare, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

    La conferenza simultanea 
    Il nuovo articolo 14-ter descrive invece la nuova conferenza simultanea, modalità di svolgimento sincrona che prevede la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. La conferenza si conclude in 45 giorni (90 nei casi in cui siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini). Il comma 3 e 4 del nuovo articolo 14-ter sanciscono l'importante principio che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione deve essere rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. Qualora alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni. Questo rappresentante è nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, oppure se si tratta solo di amministrazioni periferiche il rappresentante è nominato dal Prefetto. Ogni regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione di queste amministrazioni ai lavori della conferenza.
    Come previsto dal comma 7 la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Tale determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
    È considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni.

    La decisione 
    L'articolo 14-quater invece specifica in modo analitico la decisione della conferenza dei servizi, in particolare prevedendo che le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione finale della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad indire una nuova conferenza e ad adottare determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies.

    Le amministrazioni dissenzienti 
    I rimedi per le amministrazioni dissenzienti sono delineati nel nuovo articolo 14-quinquies, infatti contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri , mentre le amministrazioni statali al ministro competente. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione finale motivata di conclusione della conferenza.

    Le altre modifiche 
    La nuova disciplina della Conferenza dei servizi determina anche una modifica delle correlate normative e discipline di settore, in particolare il Dpr n. 380/2001 sull'edilizia, il Dlgs n. 152/2006, il Dpr n. 160/2010 sullo sportello unico, il Dpr n. 59/2013 sull'Aua, il Dlgs n. 42/2004 sull'autorizzazione paesaggistica. Per questo motivo gli articoli da 2 a 7 del nuovo Dlgs n. 127/2016 contengono le norme di coordinamento della nuova disciplina della conferenza con tali normative speciali.

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