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    Indirizzi operativi per la nomina del rappresentante unico nelle conferenze dei servizi

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    Sono arrivati finalmente gli indirizzi operativi per la nomina del rappresentante unico delle amministrazioni centrali dello Stato all’interno delle Conferenze di Servizi gestite ai sensi dell’articolo 14 e ss.; con circolare n. 28 prot. N. 9908 del 5 settembre il Ministero dell’Interno Dipartimento Politiche Personale dell’amministrazione civile ha fornito alcuni indirizzi operativi predisposti d’Intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, così da rendere operative le norme della legge n° 241/90 art. 14 ter comma 4 sulla conferenza dei servizi che così stabiliscono:
    4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
    E’ indispensabile sottolineare come le norme suddette del comma 4 si attuino in presenza di una conferenza di servizi simultanea, attivata solo in casi residuali tassativamente previsti dal legislatore, vale a dire quando nell’ambito della conferenza semplificata siano emersi dissensi per il cui superamento sia indispensabile un esame in presenza delle parti interessate, oppure in casi di procedure particolarmente complesse.

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