Menu
  1. Home
  2. Chi Siamo
  3. Commercio - Polizia - Suap
  4. Sanità, Salute & Benessere Animale
  5. SAV Risponde
    • Tutte le Materie
    • Commercio
    • Appalti
    • Sanità
      Altro
      Precedente Prossima
    1. Abbonati al Sito
    2. Contatti
    User Menu Search
    Close

    MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

    di

    SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

    Denominazione del procedimento
    MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI 
    (LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA)

    Tipologia atto
    COMUNICAZIONE / SEGNALAZIONE

    Principale normativa di riferimento NAZIONALE
    D.P.R. 26/10/2001, n. 430
    Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato n. 2004/4632/COALTT del 14/04/2004

    Ambito di applicazione del procedimento

    La disciplina delle suddette è contenuta nell’articolo 13 e seguenti del D.P.R. n° 430/01 il quale innanzitutto fornisce le seguenti definizioni: 
    a) per lotterie deve intendersi la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
    b) per tombola deve intendersi la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero l al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; 
    c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. I biglietti possono essere venduti anche al di fuori dal comune di effettuazione della pesca.
    Relativamente alle modalità di svolgimento delle fattispecie sopra individuate, l'art. 14 prevede che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni per l'effettuazione delle stesse debbano dare comunicazione di inizio attività almeno 30 giorni prima al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui si effettuerà l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione altresì dovranno essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. 

    Ente Istituzionale competente
    Il comune competente per territorio effettua il controllo sul regolare svolgimento della manifestazione e riceve i proventi delle sanzioni.
    Il Sindaco deve nominare un proprio incaricato che deve essere presente all’atto dell’estrazione.

    Altri Enti competenti
    Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato , per il rilascio del nulla – osta .

    Prefetto , per il ricevimento della comunicazione e l’eventuale divieto di svolgimento della manifestazione.

    Iter procedimentale

    In base alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato n. 2004/4632/COALTT del 14/04/2004, gli organizzatori di manifestazioni di sorte locali devono effettuare preventiva richiesta di nulla – osta all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato almeno 30 gg. prima di effettuare la Comunicazione al Comune e al Prefetto.
    L’A.A.M.S. Può:
    A) subordinare il nulla – osta all’osservanza di specifiche prescrizioni in merito allo svolgimento delle manifestazioni;
    B) vietare lo svolgimento delle manifestazioni;
    C) non adottare alcun provvedimento, e quindi far scattare il silenzio-assenso.

    Ottenuto il nulla – osta e/o il silenzio assenso, l’organizzatore della manifestazione presenta al Comune e al Prefetto la comunicazione/segnalazione che deve contenere per :

    la Lotteria

    − Generalità complete dell’organizzazione che promuove l’iniziativa;
    − Regolamento indicante la quantità e la natura dei premi, il prezzo dei biglietti, luogo di esposizione dei premi;
    − Indicazione del luogo e della data di estrazione e della consegna dei premi.

    La Tombola

    − I dati dell’organizzazione;
    − Un regolamento con l’indicazione dei premi e del prezzo di vendita delle cartelle.

    Alla comunicazione dovrà essere allegata la quietanza del versamento della cauzione a favore del comune con scadenza non inferiore a 3 mesi dalla data di estrazione.
    L’art. 14 del D.P.R. 430/2001 prevede che l’ammontare della cauzione sia pari al valore complessivo dei premi promessi in base al prezzo d’acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. L’articolo prevede, inoltre, le modalità in cui deve essere prestata la cauzione: deposito in denaro o in titoli di stato presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
    Entro trenta giorni dall’estrazione deve essere consegnata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi.
    L’incaricato, verificata la regolarità dello svolgimento delle operazioni, dispone lo svincolo della cauzione.

    La Pesca o banco di beneficenza
    - i dati dell’organizzatore;
    - il numero di biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

    Per le lotterie e le tombole deve essere redatto un verbale delle operazioni di estrazione che deve essere trasmesso al Prefetto e consegnata al rappresentante del Sindaco.

    Le Sanzioni
    Il D.P.R. n. 430/2001 ha previsto una disciplina dei controlli che si articola su due livelli : 
    1) un controllo preventivo della Prefettura 
    2) un controllo generale dei Comuni ( preventivo ed in corso di svolgimento ) V Relativamente al primo controllo, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14 del DPR n° 430/01, il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni : 
    a) in mancanza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 430/01 ; 
    b) in mancanza della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2. 
    Relativamente al secondo controllo, i comuni innanzitutto effettuano un controllo preventivo sulla regolarità delle comunicazioni presentate, inoltre i comuni effettuano verificando il regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali , rappresentando inoltre l'autorità competente a ricevere il rapporto ed a introitare gli eventuali proventi .
    Ricordiamo che le sanzioni applicabili alle manifestazioni di sorte locali sono quelle di cui alla legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificata dall'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in particolare comma 5, art. 14) ; Secondo quanto sancito dall’articolo 113 della citata norma sono previste tre fattispecie sanzionatorie :
    • al comma 1, l’organizzazione di manifestazione di sorte irregolare, o abusiva , per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da euro 1032 a euro 10329 ;
    • al comma 3, la pubblicità e reclamizzazione della manifestazione abusiva o irregolare , per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da euro 309 ad euro 3.098 ;
    • al comma 4, la partecipazione in qualità di giocatore alle suddette fattispecie di manifestazioni abusive o irregolari, per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da euro 154 ad euro 929.
    Le citate sanzioni sono: 
    • ridotte alla metà per l'organizzatore qualora l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore; 
    • raddoppiate per colui che reclamizza la manifestazione nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite la stampa o radio o televisione.

    Stampa

    Contenuto visibile solo agli abbonati.

    Il tuo nome
    Il tuo indirizzo e-mail
    Oggetto
    Messaggio:
    x
    Termini Di UtilizzoPrivacyCopyright 2024 by SAV
    Torna Su