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    TUINA

    di

    SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

    Denominazione del procedimento
    Attività TUINA 

    Tipologia atto
    SCIA (Segnalazione certificata inizio attività, riconducibile all’attività di ESTETISTA)

    Principale normativa di riferimento
    Legge 7 agosto 1990 n. 241
    Legge 4 gennaio 1990, n. 1

    Ambito di applicazione del procedimento
    Secondo quanto previsto dalla legge nazionale n° 1/1990 si considera attività di estetista quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattenimenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.
    Non rientrano nell’attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.
    Il TUINA (che in cinese può essere tradotto in “premere” ed “afferrare”) rappresenta un massaggio di tipo orientale che trova la sua origine nella medicina cinese.
    Il TUINA si basa su una visione complessiva del paziente e sulla ricerca di una sua energia interiore presunta, coerentemente con la visione “cinese” della malattia vista come una sorta di "mancanza d'equilibrio nelle energie". La mancanza peraltro può derivare da cause "esterne" (fattori climatici), "interne" (stati psicoemozionali) oppure semplicemente da stili di vita ed alimentazione.
    Ricordiamo che secondo al medicina cinese le presunte "energie" dell'uomo scorrono lungo dei “canali energetici” denominati meridiani, all’interno del corpo umano; ogni meridiano porterebbe uno o più tipi di energia, e ciascuno di essi potrebbe essere visto anche come una linea che unisce dei punti, gli stessi punti che vengono utilizzati nell’agopuntura.

    Caratteristiche di Esercizio dell’attività
    Nella pratica il TUINA però non lavora solo sui canali energetici presunti ma si esplica anche in un vero e proprio massaggio curativo e tecniche manipolatorie per gli arti superiori, per la cervicale, per le lombo sciatalgie, l’epicondilite, il tunnel carpale, ed altre problematiche legate alle articolazioni. Il TUINA è rappresentato da tecniche di mobilizzazioni e trazioni al pari di quanto troviamo nella fisioterapia occidentale. 
    Attraverso manovre molto più dinamiche della semplice pressione il trattamento TUINA viene realizzato soprattutto con le mani e talvolta con avambracci e gomiti. Le manovra possono essere di tipo rilassante o di tipo energico/vigorose, accompagnate da tecniche ausiliarie come:
    - Olii e unguenti, usati durante gli sfregamenti.
    - Martelletto, in gomma o con aghi, per effettuare stimolazioni cutanee attraverso percussioni.
    - Gua sha (il nome vietnamita indica una pratica che consiste nella stimolazione cutanea di zone specifiche con una spatolina, eseguendo dei raschiamenti sulla pelle provocando vere e proprie macchie con crosticine che si disgregano dopo qualche giorno).
    - Moxa (si tratta di un’erba il cui nome trae origine dall’espressione giapponese moe kusa, cioè "erba che brucia", più nota come artemisia, o Erba di S.Giovanni).
    - Impacchi caldi, usati per chi ha problemi reumatici.
    Come dunque risulta dalla lettura di quanto sopra, il TUINA come disciplina del benessere racchiude e si esplica in sostanza in pratiche di natura manipolatoria, molto simili alle tecniche fisioterapiche. Non esistendo una specifica disciplina amministrativa in Italia di queste tecniche, il dubbio può essere se considerarle o meno attività “libere”, oppure riconducibili ad attività parasanitarie o ancora riconducibili ad attività estetiche.
    Nel caso dell’attività denominata TUINA, come affermato dal TAR Liguria nella sentenza citata ma soprattutto come traspare dalla pratica e dalla realtà, può dimostrarsi facilmente, al pari delle altre discipline bionaturali che comportano manipolazione del corpo, che la suddetta è senza dubbio riconducibile all’attività di estetica e l’esercizio dunque di tale attività deve presupporre il possesso della medesima qualificazione professionale degli estetisti.

    La Giurisprudenza sul TUINA
    Sulla specifica questione può aiutare la lettura della sentenza TAR Liguria n. 316 del 18 marzo 2015 nella quale i giudici amministrativi di 1° grado hanno affermato che se si vuole riconoscere una finalità alle pratiche manipolatorie bionaturali del TUINA come di altre discipline, tale finalità non può che essere quella propria anche dell’attività di estetista di mantenere il corpo in perfette condizioni, anche se i metodi con i quali si consegue questa finalità possono essere differenti.
    Tuttavia i metodi non sono determinanti a definire l’ambito di applicazione della disciplina dell’ Estetista (art. 1 della legge n. 1/90) bensì il risultato. Sembra corretto pertanto affermare che la riconducibilità all’attività di estetista vale dunque solo per quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano e non per le altre.
    Che sia presente una interferenza ed una sovrapposizione tra la pratica dell’attività bionaturale e quella dell’estetista è confermato anche dalla corte costituzionale la quale nella sentenza n. 98 del 2013 afferma che “attraverso l’esclusione di compiti propri dell’estetista delle attività esercitate dagli operatori bionaturali, di fatto si ridisegna (per sottrazione) la figura professionale dei primi (a tutto vantaggio delle competenza dei secondi)”.

    L’interpretazione Ministeriale
    - con nota del 22 maggio 2015, n. 26448, il Ministero della Salute, nel confermare quanto comunicato con la nota prot. n. 36979 del 7 agosto 2013 , ha precisato che l’attività professionale di massaggi di tipo rilassante, rivolta principalmente al benessere della persona, non può essere considerata sanitaria.
    - con nota n. 114579 dell’8 luglio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che “le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni.

    Non riconducibilità all’attività medica
    In ultima analisi, per escludere che il TUINA possa essere ricondotta ad attività medica è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 348 del codice penale, titolato “Esercizio abusivo di una professione”, “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro”.
    Al riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare più volte che “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato” (Cass. Pen., Sez. II, 1995, n. 5385).

    Esercizio dell’attività

    L’attività di TUINA può essere svolta nella forma giuridica dell’artigiano, se si posseggono i requisiti previsti dalla legge nazionale sull’Artigianato n. 443/185, oppure nella forma giuridica dell’impresa commerciale iscritta al Registro delle Imprese.

    REQUISITI PROFESSIONALI
    Sono richiesti i requisiti professionali dell’attività di Estetica In base alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per esercitare l'attività di estetista è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.
    Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:
    1. dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista) + corso di specializzazione della durata di 1 anno
    oppure
    dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni + 1 anno di inserimento presso un'impresa di estetista
    2. un periodo di esperienza lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno dopo il periodo di apprendistato, seguito da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore

    3. 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso un'impresa di estetista seguiti da un corso di formazione teorica di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso.

    Ente istituzionale competente
    Il Comune (SUAP), che verifica la sussistenza dei requisiti Soggettivi ed Oggettivi.

    Altri soggetti competenti
    ASL, che ha titolo per verificare l’idoneità igenico-sanitaria dei locali d’esercizio e delle attrezzature utilizzate.

    Iter procedimentale
    L’attività può essere iniziata presentando al SUAP territorialmente competente una SCIA contenente i seguenti dati minimi:
    - generalità anagrafiche del titolare/gestore.
    - ubicazione sede.
    - caratteristiche strutturali, di arredo e attrezzature.
    - indicazione del possesso da parte del titolare o del direttore tecnico del requisito professionale.
    - autocertificazione del possesso da parte del titolare o del direttore tecnico del requisito antimafia.
    - Elenco attrezzature utilizzate con relativa dichiarazione di rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza.

    NON Sono previsti contingenti numerici né distanze minimi per l’esercizio dell’attività sul territorio comunale.

    Tempistica
    Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, il comune effettua le verifiche necessarie sui requisiti soggettivi ed oggettivi, comunicando eventualmente al segnalante l’eventuale termine per provvedere alla conformazione dell’attività, se possibile, in caso di mancanza di requisiti conformabili; contestualmente alla richiesta di conformazione il SUAP dovrà ordinare la sospensione dell’attività in attesa della conformazione. In caso di mancanza di requisiti di legge, o in caso di mancata conformazione entro il termine attribuito, il SUAP ordina la cessazione definitiva dell’attività.

    In aggiunta alla normativa nazionale è necessario fare riferimento alle singole leggi regionali di disciplina dell’attività di ESTETISTA.
    REGIONE ABRUZZO: L.R 22 dicembre 2010 n. 59
    REGIONE BASILICATA: L.R. 3 agosto 1993, n. 45  
    REGIONE CALABRIA: L.R. 19 marzo 1999, n. 5 
    REGIONE CAMPANIA: Delibera della Giunta Regionale 7 maggio 1991, n. 2863 
    REGIONE EMILIA ROMAGNA: L.R. 4 agosto 1992, n. 32 
    REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: L.R 22 aprile 2002 n. 12 - D.P Reg. 26.06.2015 n.0126 - D.P Reg. 20.12.2002 n.0400
    REGIONE LAZIO: L.R. 13 dicembre 2001 n. 33 
    REGIONE LIGURIA: L.R. 25 gennaio 1989, n. 3 - L.R 2 gennaio 2003 n. 3
    REGIONE LOMBARDIA: L.R. 27 febbraio 2012 n. 3 
    REGIONE MARCHE: L.R. 20 novembre 2007 n. 17  
    REGIONE PIEMONTE: L.R. 9 dicembre 1992, n. 54
    REGIONE PUGLIA: L.R. 19 luglio 1994, n. 26 - DGR 23.05.06, n. 659 - REGOLAMENTO REGIONALE 4 febbraio 2015, n. 3
    REGIONE SICILIA: L.R. 23 maggio 1991, n. 35 
    REGIONE TOSCANA: DPGR 4 marzo 2014 n.12/R - L.R 31 maggio 2004 n. 28
    REGIONE UMBRIA: L.R. 13 febbraio 2013 n. 4  
    REGIONE VALLE D’AOSTA: L.R. 20 agosto 1993, n. 63
    REGIONE VENETO: L.R. 27 novembre 1991, n. 29 - Decreto Dirigenziale n. 171 del 16 febbraio 2009

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