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    TAXI

    di

    SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

    Denominazione del procedimento
    NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE: TAXI

    Tipologia atto
    Autorizzazione

    Principale normativa di riferimento
    NAZIONALE
    • L. 15/1/92, n. 21;
    • D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
    • D.M. 19/11/92, n. 283;
    • D.M. 20/04/93;
    • L. 07/08/90, n. 241;
    • Legge n. 248/06.

    Ambito di applicazione del procedimento

    Il servizio di taxi (che l’art. 82 del D.Lgs. 285/92 definisce anche servizio di piazza per trasporto di persone), ai sensi dell’art. 2 della L. 21/92, ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone.

    Le caratteristiche del servizio sono indicate dallo stesso art. 2 nel seguente modo:
    • si rivolge ad una utenza indifferenziata;
    • lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
    • il prelevamento dell’utente, o l’inizio del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale o comprensionale;
    • le tariffe da applicare sono determinate dal Comune;
    • le modalità del servizio sono stabilite dai regolamenti comunali.

    Coloro che sono muniti di licenza per l’esercizio del servizio sono inoltre obbligati ad effettuarlo, pena l’applicazione di sanzioni amministrative che vengono stabilite dalla Regione. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi, individuati dal Ministero dei Trasporti, per ridurre i carichi inquinanti.
    Ogni autovettura deve avere un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico”, secondo le caratteristiche stabilite dal Comune. Devono inoltre portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.
    Su ogni autovettura deve essere installato un tassametro omologato che indica il corrispettivo da pagare. Tale corrispettivo non può subire variazioni ed eventuali supplementi tariffari devono essere chiaramente espressi mediante avvisi leggibili posti sul cruscotto.
    Nei Comuni di minori dimensioni, individuati dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 14 della L. 21/92, le vetture adibite al servizio taxi possono essere esonerate dall’obbligo del tassametro.
    Lo stazionamento dei taxi avviene in luogo pubblico, negli spazi appositamente destinati; la circolazione e la sosta sono libere, secondo le modalità indicate nei regolamenti comunali.
    Quando al servizio sono destinati natanti non si applicano per la circolazione le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici d’acqua, per il rilascio delle patenti e per le procedure inerenti alla navigazione e alla relativa sicurezza (art. 2, comma 3, L. 21/92).
    Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio devono avvenire con partenza dal Comune che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione.
    Per la destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale è invece necessario, a norma del secondo comma dell’art. 11 della L. 21/92, il consenso del conducente il veicolo.
    Le tariffe per il servizio di taxi vengono determinate dal Comune, secondo i criteri che, a norma dell’art. 5 della L. 21/92, devono essere contenuti nell’apposito regolamento comunale.
    La tariffa deve essere stabilita a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. L’art. 13, comma 4, aggiunge, tuttavia, che il Ministero dei Trasporti definisce i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima.

    Tali criteri sono stati stabiliti con D.M. 20/4/93, e prendono in considerazione:
    • costi proporzionali alla percorrenza;
    • costo del personale di guida;
    • costo per la disponibilità del veicolo;
    • spese di struttura.
    Le tariffe vengono calcolate considerando un coefficiente di struttura del 15 per cento per le tariffe minime ed un coefficiente di struttura del 45% per le tariffe massime.
    La legge n. 248/2006 (legge Bersani), art. 6, ha introdotto ulteriori innovazioni sul servizio taxi, permettendo la possibilità di affiancare al titolare della licenza un secondo conducente (in possesso di tutti i requisiti abilitanti alla professione) che svolga il servizio con un turno aggiuntivo.

    Soggetto istituzionale competente

    Il Comune competente per territorio.

    Iter Procedimentale

    Per esercitare il servizio di taxi è necessaria la licenza che viene rilasciata dal Comune, tramite espletamento di un pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che abbiano i seguenti requisiti:
    • Essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore;
    • Essere titolare di certificato di abilitazione professionale (cd. C.A.P.) di tipo corrispondente alla patente posseduta conseguibile presso gli Uffici della Motorizzazione civile;
    • Essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti in una delle province italiane in relazione al comune assegnatario della licenza taxi.
    • Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.): il C.A.P. è un'estensione della patente che consente la guida di determinati tipi di veicoli, tra i quali i taxi . Viene rilasciato dall'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile a seguito di un esame teorico e di una visita medica che confermi la persistenza dei requisiti psicofisici necessari al rilascio della patente di guida.
    Costituiscono titoli preferenziali ai fini del concorso:

    • aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto del titolare della licenza per almeno sei mesi;
    • essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi.

    La licenza deve essere rilasciata per un solo veicolo ; lo stesso soggetto non può ottenere cumulativamente più licenze né il cumulo della licenza di taxi con l’autorizzazione per il noleggio con conducente.
    Fa eccezione il servizio svolto con natanti, per i quali lo stesso soggetto può ottenere la licenza di taxi e quella di noleggio con conducente.

    La richiesta di autorizzazione dovrà indicare:
    • le generalità del richiedente;
    • non aver compito il 42° anno d’età;
    • l’iscrizione alla Camera di Commercio al ruolo dei conducenti;
    • la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.

    La licenza per l’esercizio di taxi è rilasciata sulla base di un contingente numerico determinato, a secondo delle regioni, dalle province o dai comuni stessi.

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