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    Le verifiche sulla SCIA possono essere sollecitate senza termine

    di

    di Saverio Linguanti

    E’ inutile nascondere che l’attuale discipline della SCIA dopo la riforma da parte del dlgs n° 222/2016 appare sempre più idonea a sollevare questioni di merito sull’efficacia dell’istituto ma soprattutto sulla legittimità dell’intervento dell’amministrazione chiamata ad effettuare verifiche da un cittadino interessato  L’interessante questione viene in rilievo in riferimento anche ad una sentenza del TAR Toscana che ammette che l’attuale disciplina della Scia appare contraddittoria con una finalità semplificativa di riduzione dell’attività burocratica ed anche con una necessità di certezza e precarietà della posizione del segnalante durante l’esercizio dell’attività. Secondo i giudici amministrativi della terza sezione ord. del TAR Toscana, la circostanza che nell’articolo 19 comma 6 ter della legge n° 241/90 non sia previsto un termine per la sollecitazione all’amministrazione, da parte di un terzo, delle verifiche sulla SCIA presentata  pone una questione di rilevanza e non infondata questione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU ed all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato UE, e 117 comma 2 lett. m) Cost.

    In buona sostanza si ritiene una illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, l. 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui, disponendo che la tutela del terzo a fronte della Scia da altri presentata sia realizzabile esclusivamente attraverso lo strumento del silenzio-rifiuto di cui all’art. 31 c.p.a., rispetto all’eventuale silenzio dell’Amministrazione conseguente alla sollecitazione delle verifiche amministrative presentata dallo stesso terzo, non prevede tuttavia la fissazione di un termine massimo entro il quale si possa avanzare l’istanza di sollecitazione.

    Allo stesso tempo i giudici amministrativi del collegio toscano hanno giudicato senza fondamento giuridico quelle interpretazioni che cercano comunque di individuare il termine medesimo e ritengono che stante l’assenza della fissazione ad opera della norma di questo termine per presentare le sollecitazioni alle verifiche su una SCIA , l’articolo 19 comma 6 bis della legge n° 241/90 in pratica determina che la sollecitazione del potere di verifica della Scia da parte del terzo possa avvenire “sine die”, con evidente violazione del principio di certezza dell’attività amministrativa, del principio della competenza per materia nonché degli articoli 3 ed 11 della costituzione.

    In pratica questa mancanza del termine ultimo fa sorgere una ipotesi di incostituzionalità rappresentando una violazione dell’affidamento del segnalante, che a distanza anche di anni può veder messa in discussione la legittimità dell’attività segnalata e nel frattempo intrapresa.

    Al tempo stesso la mancata indicazione del termine da parte dell’articolo 19 comma 6 bis della legge n° 241/90 costituisce violazione del buon andamento della p.a., che a seguito del ricevimento della segnalazione del terzo si vede costretta a riaprire a distanza di tempo un’attività di verifica , ed in ultimo la mancanza finisce per rappresentare violazione del principio di ragionevolezza e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni stabilito dall’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

    In un passaggio fondamentale della sentenza n° 667/2017 i giudici amministrativi affermano testualmente che “la mancata previsione di tali termini è idonea a vanificare del tutto la prestazione somministrata dallo Stato al cittadino sotto forma di semplificazione delle procedure abilitative per lo svolgimento di attività (come quella edilizia) non liberalizzate. Se in teoria infatti la semplificazione dovrebbe consentire di raggiungere il medesimo risultato (assentimento dell’iniziativa privata) con un iter amministrativo più snello di quello ordinario, l’attuale disciplina della Scia risulta contraddittoria con tali finalità: da un lato invero, essa non assicura sempre una riduzione dell’attività burocratica (poiché il procedimento di verifica dei presupposti della segnalazione può essere avviato più volte a fronte di plurime istanze di soggetti controinteressati)”.

    Secondo il TAR la costruzione normativa dell’articolo 19 comma 6 bis non consente di arrivare ad una regolamentazione definitiva degli interessi contrapposti nella vicenda amministrativa, facendo nascere nell’amministrazione un potere-dovere continuo  di rimettere in discussione la legittimità dell’attività oggetto dell’originaria segnalazione, tutte le volte in cui un terzo presenti domanda di verifica della scia stessa . 

    Contemporaneamente la censura dei giudici del TAR Toscana investe anche l’aspetto dei livelli essenziali dell’articolo 117 della costituzione in quanto l’aver escluso da parte del legislatore dai livelli stessi il termine per esercitare il potere di sollecitazione , conduce ad un altro rischio di pregiudizio dell’esigenza di garantire uniformità normativa.

    In aggiunta a ciò , secondo i giudici amministrativi tenuto conto della “peculiare natura della riserva posta dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che consente l’intervento regionale sugli aspetti di dettaglio del regime dei livelli essenziali “(si veda al proposito la Corte cost. sentenza n. 297 del 2012), si prospetta il forte rischio che le discipline regionali che disciplinino in modo difforme il suddetto termine, provochino di fatto una sostanziale “disomogeneità degli standards di tutela a livello nazionale”.

     

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