ARTIGIANO ALIMENTARE E NOTIFICA SANITARIA
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Quesito:
Premettendo che il nostro comune si trova in Puglia, si chiede se in quelle Regioni in cui non esiste una specifica legislazione che disciplina l'esercizio dell'attività dei cd. artigiani alimentari (pasticciere, operatore al confezionamento di prodotti alimentari, gelatiere, casaro, cioccolataio, pizzaiolo, kebab, friggitoria, pizzeria, centri di cottura (catering), laboratori di confezionamento alimenti ecc.), l'avvio dell'attività sia comunque condizionata alla presentazione al S.U.A.P. di una S.C.I.A. o se sia sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso le CCIAA e la presentazione alla ASL della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari?
Nel caso in cui non occorra la S.C.I.A. per l'inizio dell'attività (perchè non prevista da alcuna norma e quindi l'attività deve intendersi non regolamentata) può essere utile (anche ai fini di "mappatura" delle attività sul territorio comunale) richiedere una comunicazione/dichiarazione attestante la conformità dei locali di produzione alle normative in materia edilizia, ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e di prevenzione incendi? In tale caso il S.U.A.P. (o altro ufficio comunale) potrà sanzionare l'eventuale carenza dei requisiti prescritti, anche vietando la prosecuzione dell'attività secondo le leggi speciali di settore ? Se alcune di queste attività sono comprese nell'elenco ex d.m. del 05/09/1994 , devono essere assoggettate al procedimento previsto per le industrie insalubri? In attesa del recepimento in un decreto del Mi.S.E. dell'intesa adottata dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 settembre 2015 per la definizione delle denominazioni di "panificio", "pane fresco" e "pane a durabilità prolungata" (art. 4, comma 2-ter della L. n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006), si chiede se vi sia una demarcazione dei prodotti della panificazione, in quanto in alcuni casi i panificatori associano alla produzione pane anche quella della pizza, dolciumi.
RISPOSTA
Premettiamo che secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 241.90 la SCIA sostituisce l’autorizzazione o licenza laddove previste da una norma, e come tale dove è esistente una regolamentazione dell’attività. Nel caso degli artigiani alimentari poiché non esiste una normativa regionale di riferimento nella vostra regione, l’attività deve considerarsi ibera sotto il profilo di disciplina amministrativa fermo restando l’obbligo di presentare la notifica igienico sanitaria . Richiedere una comunicazione/dichiarazione attestante la conformità dei locali di produzione alle normative in materia edilizia, ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e di prevenzione incendi costituisce aggravio del procedimento laddove non fosse previsto da una norma ed oltretutto non sarebbe sanzionabile in caso di mancata presentazione dei suddetti documenti . Analogamente il SUAP non potrebbe adottare ordinanze di cessazione attività per mancata presentazione di tali comunicazioni / dichiarazioni . Qualora l’attività di artigiano alimentare ( es. friggitoria ) ricadesse nell’elenco dell’ ex d.m. del 05/09/1994 , è pacifico che la stessa debba essere considerata industria insalubre ed assoggettata a relativo procedimento di riconoscimento di industria insalubre.
devono essere assoggettate al procedimento previsto per le industrie insalubri . Per ciò che concerne la differenziazione tra prodotti da forno e pizza al taglio o dolciumi e simili, in mancanza del decreto del MISE per la definizione dei prodotti da forno e le denominazioni di "panificio", "pane fresco" e "pane a durabilità prolungata", si ritiene non esista demarcazione ai fini della considerazione come prodotto da forno tra pizza al taglio , pane e dolciumi o simili per la cui produzione viene in ogni caso utilizzato il forno.