Menu
  1. Home
  2. Chi Siamo
  3. Commercio - Polizia - Suap
  4. Sanità, Salute & Benessere Animale
  5. SAV Risponde
    • Tutte le Materie
    • Commercio
    • Appalti
    • Sanità
      Altro
      Precedente Prossima
    1. Abbonati al Sito
    2. Contatti
    User Menu Search
    Close

    Sanità, Salute & Benessere Animale

    Sfoglia le news o cerca tra le categorie

    Filtra:

    Filtra per Materie

    • Expand/Collapse

    SCIA: la non conformità alle norme igienico-sanitarie deve essere accertata per il divieto di prosecuzione dell’attività

    di

    Il TAR Campania con sentenza n. 4491/2017 ha stabilito che (il Comune, ndr) non può legittimamente fondare il divieto di prosecuzione dell’attività, non essendo sufficiente addurre tale rilievo in forma dubitativa, occorrendo piuttosto l’adeguato accertamento su un tale fattore e sulla sua effettiva incidenza sulle condizioni di igienicità e di salubrità dei locali.

     

    Il fatto

    La Società ricorrente contesta il divieto di prosecuzione dell’attività impartito con l’impugnato provvedimento del Funzionario Responsabile del SUAP.

    In precedenza con sentenza il TAR ha ravvisato l’obbligo del Comune di esaminare la s.c.i.a. che, rispetto alla precedente segnalazione, destina all’attività differenti superfici.

    L’impugnato provvedimento fa seguito alla menzionata pronuncia e, sul piano istruttorio, fa riferimento alla nota trasmessa dall’Ufficio Urbanistica, la quale, “vista la pianta allegata alla SCIA per variazione, evidenzia che le zone indicate come oggetto della nuova attività, allo stato, sulla base della documentazione agli atti, non sono interessate da abusi o da provvedimenti repressivi”.

    Tuttavia il divieto di prosecuzione dell’attività è disposto, poiché “l'accesso a tali zone avviene attraverso la parte iniziale del locale interessato da opere di trasformazione per le quali è in corso di determinazione l'eventuale ammissibilità all'istanza di condono edilizio L. 326/03 n. 408” (aggiungendosi che “successivamente alla presentazione della predetta istanza è stata presentata una integrazione documentale volta a sanare l'abbassamento del solaio a partire dall'ingresso del locale per tutta l'ampiezza del locale medesimo. Abbassamento del livello del locale in mancanza del quale non sussisterebbero le condizioni per l'agibilità”.

    Il Comune, pertanto vuole far constatare che l’attività sarebbe esercitata anche in locali abusivi il cui uso non è di fatto interdetto e che l’esercizio sarebbe privo di autorizzazione sanitaria.

     

    La decisione del TAR

    Per il TAR il ricorso è meritevole di accoglimento, poiché:

    a) come affermato nello stesso provvedimento, l’attività oggetto della SCIA in variazione concerne locali conformi alla normativa urbanistico-edilizia;

    b) quanto al tratto iniziale del locale, oggetto di trasformazione (con incremento di volume di circa mc. 42, mediante abbassamento del piano di calpestio), deve ritenersi consentita la prosecuzione dell’attività sino alla definizione dell’indicata istanza di condono edilizio, avendo riguardo ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità delle misure amministrative (“la natura e l’allocazione delle opere abusive contestate consentono (per quanto risulta in atti) la prosecuzione dell’attività di ristorazione nei locali originariamente autorizzati (almeno fino all’esito del procedimento sulla domanda di condono che risulta tuttora pendente;

    c) l’ulteriore circostanza, emergente dal provvedimento, secondo cui per l’abbassamento del solaio “non sussisterebbero le condizioni per l’agibilità” non può legittimamente fondare il divieto di prosecuzione dell’attività, non essendo sufficiente addurre tale rilievo in forma dubitativa, occorrendo piuttosto l’adeguato accertamento su un tale fattore e sulla sua effettiva incidenza sulle condizioni di igienicità e di salubrità dei locali: “l’ordine di cessazione dell’attività deve essere limitato all’inibitoria dell’utilizzo delle opere abusive, di cui sia ordinata la demolizione, e non può estendersi di per sé all’intera attività aziendale, a meno che beninteso non risulti (dal provvedimento o dagli atti del procedimento, il che non è nella specie) che le opere abusive sono parte essenziale ed indispensabile per la conduzione dell’esercizio, che perderebbe altrimenti la possibilità stessa di operare ovvero i requisiti di agibilità”).

    Si ritiene, in conclusione, alla stregua delle motivazioni che precedono, che va accolta la domanda impugnatoria e deve essere conseguentemente annullato il provvedimento recante il divieto di prosecuzione dell’attività.

    Stampa

    Contenuto visibile solo agli abbonati.

    Il tuo nome
    Il tuo indirizzo e-mail
    Oggetto
    Messaggio:
    x
    Termini Di UtilizzoPrivacyCopyright 2024 by SAV
    Torna Su