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    SCIA E FALSE DICHIARAZIONI

    di

    Quesito:
    Buongiorno,
    con il presente quesito chiediamo chiarimenti relativamente alla procedura corretta da applicare qualora, nell’ambito dell'attività di controllo della Scia, emergano delle dichiarazioni non veritiere. Ferma restando la segnalazione di ipotesi di falso in Procura, esponiamo nel seguito i casi possibili e i relativi dubbi.

    1) La dichiarazione non veritiera viene rilevata nei 60/30 giorni previsti dall'art. 19 della L. 241/90. Ai sensi dell'art. 19 comma 3, primo paragrafo, si deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in quanto la SCIA non è conformabile come previsto dall’art. 21 comma 1 della medesima L. 241/90 e dall'art. 75 del DPR 445/2000? In caso di risposta affermativa, quali potrebbero essere i casi di attestazioni non veritiere che consentono invece il ricorso al provvedimento di richiesta di conformazione con contestuale sospensione dell’attività intrapresa contemplato nel terzultimo paragrafo del citato art. 19, comma 3? L’unica cosa che ci viene in mente è che si tratti di attestazioni non riguardanti requisiti di legge (esempio: nella SCIA di apertura di un esercizio di vicinato viene segnalata una superficie di vendita di 90 mq, ma a seguito di controllo in loco emerge l’uso di un locale attiguo per cui la superficie di vendita in realtà è di 150mq). 

    2) La dichiarazione non veritiera viene rilevata dopo i 60/30 giorni, ma entro i 18 mesi. Ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, si agisce in autotutela con l’adozione di uno dei provvedimenti contemplati dal comma 3, dell’art. 19 della L. 241/1990 (quindi con l’adozione di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della Scia, o, nei casi possibili, provvedimento di richiesta di conformazione e contestuale sospensione dell’attività intrapresa). Occorre comunque dimostrare l'interesse pubblico o non è necessario in quanto viene in soccorso l'art. 75 del DPR 445/2000?

    3) La dichiarazione non veritiera viene rilevata dopo i 18 mesi. Il ricorso all’autotutela, nel significato sopra ricordato, rimane subordinato a sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2 bis, ma che significato dare al richiamo espresso al Capo IV del DPR 445/2000, a cui appartiene appunto il menzionato art 75?

    RISPOSTA
    In risposta ai quesiti formulati si evidenzia quanto segue :

    1) Qualora in sede di controllo di una SCIA la dichiarazione non veritiera venga rilevata nei 60/30 giorni previsti dal comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90 , si ritiene che debba essere 

    adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in quanto la SCIA non è conformabile come previsto dall’art. 21 comma 1 della medesima L. 241/90 . Ciò in quanto l’articolo 21 comma 1 della legge n° 241/90 , letto in combinato disposto con l’articolo 75 del DPR n° 445/2000 , determina a nostro parere che la dichiarazione “non veritiera” preclude al dichiarante il raggiungimento del fine cui era indirizzata la segnalazione ( o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio come affermato dal Consiglio di Stato: per es. C.d.S sez. V Sent. 27 aprile 2012, n. 2447 ; il tutto al di là dei profili penali ove ricorrano i presupposti del reato di falso .

    2)  Qualora la dichiarazione non veritiera venga rilevata dopo i 60/30 giorni, ma entro i 18 mesi analogamente si ritiene che la conformazione non sia possibile sussistendo oltretutto l’obbligo eventuale di dimostrare l’interesse pubblico al mantenimento in essere dell’attività,interesse che non si vede come possa essere sussistente in presenza di una falsa o mendace dichiarazione . Infatti il provvedimento di decadenza dal beneficio, che si impone all'amministrazione in caso di dichiarazione non veritiera presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, costituisce secondo un orientamento del Consiglio di Stato una conseguenza automatica prevista direttamente dalla legge (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1308), senza che sussista neanche l'obbligo di motivare la sussistenza dell'interesse pubblico (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 6 maggio 2002, n. 1657).

    3)  Nel caso in cui la dichiarazione non veritiera venga rilevata dopo i 18 mesi , il ricorso all’autotutela, come indicato nel quesito rimane subordinato a sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2 bis, mentre il richiamo al Capo IV del DPR 445/2000 fatto dallo stesso comma si ritiene debba riferirsi alle eventuali ipotesi di violazioni dei doveri d’ufficio di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000 che potrebbero essersi configurate a seguito del controllo tardivo. 

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